Collegio dei Revisori dei Conti

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Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.

Data:

12 Dicembre 2023

Tempo di lettura:

Competenze

(art. 28 L.R. n° 6/2008 – Art. 12 Statuto consortile)

Il presidente del collegio dei revisori, i due componenti effettivi e i due supplenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.

Il presidente e gli altri componenti del collegio durano in carica cinque anni. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura provvede all'integrazione del collegio con le modalità di cui al comma 2. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del presidente del collegio, l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, con le medesime modalità di cui al comma 2, provvede alla sua sostituzione. Il presidente di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.

Il collegio dei revisori dei conti esercita compiti di controllo gestionale,

finanziario e di legittimità. Ad esso si applicano gli articoli 2403, 2403bis,

2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. In particolare, il collegio dei revisori dei conti:

  • esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
  • vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio di bonifica e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;
  • esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
  • presenta annualmente all'Assessore regionale competente in materia di agricoltura una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio di bonifica nonché sui risultati dell'attività e sul raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza di cui all'articolo 8 della L.R. n° 6/2008;
  • riferisce tempestivamente, con apposita relazione, all’Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura della eventuale violazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’obbligo previsto dall’art. 42 comma 5 del presente Statuto;
  • partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio dei Delegati.

Nell’ipotesi in cui il Collegio dei revisori o un singolo membro non adempia agli obblighi di partecipazione previsti dal presente Statuto o a quelli di cui al presente articolo, compromettendo in tal modo il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente, il Presidente del Consorzio deve informarne senza indugio l'Assessore Regionale competente in materia di agricoltura affinché possa assumere le decisioni in merito che riterrà opportune e necessarie.

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Ultimo aggiornamento

08 Gennaio 2024

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