Consiglio dei Delegati

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Il Consiglio dei Delegati è composto da n° 21 membri eletti dall'Assemblea e resta in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di insediamento, ai sensi del comma 3 dell’art. 25 della L.R. 6/2008.

Data:

12 Dicembre 2023

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Competenze

(art. 21 L.R. n° 6/2008 – Artt. 6, 7 e 8 Statuto consortile)

Il Consiglio dei Delegati nella sua prima riunione, convocata ai sensi del comma 3 dell’art. 25 della L.R. 6/2008, elegge, tra i suoi componenti e a maggioranza assoluta, il Presidente del Consorzio. In ipotesi di parità risulta eletto il Consigliere più anziano. Nella stessa riunione il Consiglio elegge, sempre tra i suoi componenti, gli ulteriori quattro membri del Consiglio di Amministrazione. Risultano eletti i quattro Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio dei delegati esercita le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull'attività amministrativa definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare. Adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Compete al Consiglio dei Delegati, nei limiti stabiliti dalla L.R. 6/2008, dal vigente Statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, della L.R. 6/2008 deliberare:

  • l'approvazione dello Statuto;
  • l'approvazione del programma di attività;
  • l'approvazione del piano di classifica, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
  • l'approvazione del Bilancio di Previsione, delle relative variazioni, comprese quelle di cui all’art. 43 dello Statuto, del Conto Consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  • l'approvazione del regolamento e del piano di organizzazione del personale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, nonché dell'eventuale pianta organica di cui al comma 2° dell'art. 34 della L.R. 6/2008;
  • l'approvazione dei regolamenti disciplinanti l'attività dell'Ente, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  • la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati per l'elezione del Consiglio dei Delegati che deve essere deliberata almeno novanta giorni prima dello scadere del quinquennio;
  • sulla mozione di sfiducia al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 10 del vigente Statuto;
  • sulla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione inerente alla gestione, gli obiettivi e le priorità da conseguire ed i risultati raggiunti da trasmettere all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura;
  • il ricorso all’esercizio provvisorio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  • la richiesta di anticipazione di tesoreria, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  • l’utilizzo delle somme a specifica destinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  • il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  • sulla decadenza dei propri componenti nelle ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 6 del vigente Statuto.

A tutte le sedute del Consiglio dei Delegati partecipa il Direttore Generale del Consorzio.

Alle sedute del Consiglio dei Delegati convocate per l'approvazione del Bilancio di Previsione, delle relative variazioni, e del Conto Consuntivo deve partecipare, al fine della loro validità, il Collegio dei Revisori dei Conti il quale, se richiesto, fornisce ogni necessario chiarimento in merito agli atti da approvare.

Gli atti del Consiglio dei Delegati assumono la forma di deliberazioni e sono soggette al regime di cui agli artt. 35, 40, 41, e 42 della L.R. 6/2008. Dette deliberazioni, al fine della loro validità, sono controfirmate dal Direttore Generale del Consorzio, il quale pertanto certifica la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Consigliere che in merito all’oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare alla deliberazione. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dalla carica, ferma restando la responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento delle deliberazioni nell’ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

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Ultimo aggiornamento

31 Gennaio 2024

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